Da Cup unico a obbligo richiamo, in vigore il nuovo piano delle liste d'attesa

  • Set 02, 2026

 È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 agosto, ed è dunque in vigore, il nuovo Piano nazionale di Governo delle liste d'attesa 2026-2028. Il documento, che era stato approvato lo scorso 11 giugno in Conferenza Stato-Regioni, stabilisce nuove regole per garantire ai cittadini l'accesso tempestivo alle prestazioni sanitarie.     Il nuovo Piano aggiorna il precedente 2019-2021, di cui conferma alcuni "presupposti tecnici universalmente validi", come le classi di priorità, che vincolano il sistema sanitario a erogare le prestazioni di cui il cittadino ha bisogno a termini temporali precisi. Introduce, però, diverse novità. Agisce, innanzitutto, sulla domanda di prestazioni sanitarie, sottolineando l'importanza dell'appropriatezza prescrittiva per "limitare l''overuse' delle prestazioni sanitarie dovuto a fenomeni di difensivismo e rassicurazione dell'utente", si legge. Introduce poi un sistema di governance delle liste d'attesa che ha il suo cuore nella Piattaforma nazionale delle liste d'attesa, che già oggi è operativa.     Le innovazioni più visibili per il cittadino sono però sul lato dell'offerta. Innanzitutto conferma il ruolo del Cup (Centro Unico di Prenotazione) unico che dovrà gestire le prenotazioni sia nel servizio sanitario nazionale, sia quello del privato convenzionato sia delle prestazioni offerte in regime di intramoenia dai medici. Il Cup, oltre che delle prenotazioni, dovrà occuparsi dei richiami per ricordare la data di erogazione delle prestazioni, per chiederne conferma o cancellazione.     Vengono rafforzati inoltre i "percorsi di tutela". Qualora una prestazione non fosse disponibile nei tempi indicati dalla classe di priorità non spetterà più al cittadino il compito di cercare soluzioni alternative, ma sarà compito del servizio sanitario prodigarsi per fornire la visita o l'esame nei tempi previsti. In questo contesto viene consentita l'istituzioni di "pre-liste (o liste di tutela)", mentre è "inderogabilmente vietata" la "chiusura delle agende", cioè la pratica di non prendere prenotazioni per mancata disponibilità, sia nel pubblico sia nel privato accreditato.     Infine responsabilità anche per il cittadino: nel caso non si presenti all'appuntamento senza aver disdetto nei tempi previsti, anche se esente, "è tenuto al pagamento della quota ordinaria di partecipazione al costo" per la prestazione prenotata e non usufruita.     Riproduzione riservata © Copyright ANSA